Reclami

Eventuali violazioni ai principi e agli impegni assunti da BRUSUTTI S.R.L. indicati nella Carta della Mobilità devono essere segnalate presentando uno specifico reclamo a:

BRUSUTTI s.r.I.

Via Triestina 181/c 30173 Tessera – Venezia (VE)

Telefono        041.54.15.488

Telefax          041.26.16.420

orario:            dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

al sabato dalle 09.00 alle 12.00

sito internet:  www.brusutti.com, sezione “RECLAMI” in homepage

e-mail:            trasportopubblicolocale.reclami@brusutti.com

pec:                autoservizi.brusutti@arubapec.it

 

Il reclamo va presentato in forma scritta, e può essere utilizzata, oltre all’italiano, anche la lingua inglese, ricevendo, in tal caso, la risposta nella medesima lingua, attraverso i seguenti canali:

a)    casella di posta elettronica trasportopubblicolocale.reclami@brusutti.com, che rilascia apposita ricevuta;

b)    casella di posta elettronica certificata autoservizi.brusutti@arubapec.it (N.B. non abilitata alla ricezione di e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata)

c)    posta raccomandata.

 

Il reclamo va presentato utilizzando l’apposito modulo scaricabile al seguente link. È fatta salva la possibilità di presentare il reclamo senza utilizzare il modulo di cui sopra, ma per essere esaminato esso deve contenere almeno:

a)    i riferimenti identificativi dell’utente (nome, cognome, recapito) e dell’eventuale rappresentante, allegando in tal caso la delega e un documento di identità dell’utente;

b)    i riferimenti identificativi del viaggio effettuato o programmato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (codice prenotazione o numero biglietto) o la copia del titolo di viaggio;

c)    la descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale, dalle condizioni generali di trasporto o dalla carta della mobilità.

Il reclamo deve essere trasmesso entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato, o sarebbe dovuto essere prestato, il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo, l’Organizzazione notifica al passeggero per iscritto che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, e la risposta definitiva viene data per iscritto entro tre mesi dal ricevimento del reclamo. In caso di mancata risposta nei termini indicati, è possibile presentare in merito un reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con le modalità indicate al seguente link https://www.autorita-trasporti.it/site/.

In caso di ritardo della risposta, l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico, commisurato al prezzo del titolo di viaggio riferibile al servizio di trasporto, in misura non inferiore al:

a)   10%, nel caso di risposta fornita tra il novantunesimo ed il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo;

b)   20%, nel caso di risposta non fornita entro il centoventesimo giorno dal ricevimento del reclamo;

tranne nei casi in cui:

a)   l’importo dello stesso è inferiore a 4 euro;

b)   il reclamo non è trasmesso dall’utente con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche previsti;

c)   è già stato corrisposto un indennizzo automatico relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.

CONDIZIONI CHE REGOLANO I RIMBORSI ED I RISARCIMENTI DEI BIGLIETTI DI VIAGGIO E DEI DANNI

L'esercizio della linea è soggetto alle norme delle leggi vigenti: la compagnia di trasporto non si assume nessuna responsabilità qualora, per cause di forza maggiore, si verificassero eventuali variazioni nonché la soppressione, in tutto o in parte, di una corsa.

Rimborsi per biglietti

Decreto Legge 24 aprile 2017 n° 50 art.48 – 12.ter (estratto)

 Salvo quanto previsto … dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale…, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. …. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento.

Annullamenti, variazione data da parte dell’utente

Per gli annullamenti del viaggio pervenuti fino al giorno prima della partenza al rimborso del prezzo pagato verrà applicata una trattenuta di euro 2,00 (due) su ogni biglietto.

Per ogni variazione della data o dell’ora del viaggio, prima della sua effettuazione, verrà applicato un supplemento di euro 2,00 (due) su ogni biglietto.

i biglietti non utilizzati, non sono rimborsabili.

Validità biglietti

I biglietti sono validi soltanto per la data fissata, indicata al momento dell’acquisto.

Risarcimento danni per responsabilità civile

L'Organizzazione prevede il rimborso di eventuali danni a cose e/o persone, cagionati per propria responsabilità civile, nei seguenti casi:

·         per danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione dei veicoli (compresi i passeggeri trasportati);

·         per smarrimento dei bagagli trasportati (escluso denaro, preziosi e titoli) per i quali è stato pagato il relativo biglietto: in questo caso l'ammontare massimo riconosciuto dall'Organizzazione è quello previsto dall'art. 2 della Legge n. 450/85;

·         per danni involontariamente cagionati agli indumenti.

 

Per poter accedere al rimborso l'utente deve segnalare il fatto al conducente e successivamente presentare apposito reclamo con le modalità descritte al punto 6.a.